Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.
Art. 6
Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11,
comma
13, del decreto legge
10 ottobre 2012,
n. 174, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
il termine di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del
20 e 29
maggio 2012, di
cui all'articolo 1,
comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2014.
2. Il termine
del 30 novembre 2012, stabilito con
i provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31
ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della
documentazione
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge
10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012,
n. 213, e
successive modificazioni, utile
per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto
articolo 11, e'
rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo
termine, fermi i
requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni
gia' previsti dai
commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 174
del 2012, possono presentare la documentazione utile
per accedere al
predetto finanziamento tutti i soggetti
che non sono
riusciti a
provvedervi entro l'originario termine finale del 30
novembre 2012.
3. Le
disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai
finanziamenti per il pagamento dei tributi,
contributi previdenziali
e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria
dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei
confronti:
a) dei
soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei
soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato
il termine
ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini
dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede
ai sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge
n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24
dicembre 2012, n.
228.
5. La Cassa
depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo
11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articolo
1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con
le disposizioni
di cui al
presente articolo, prevedendo
comunque modalita' di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il
rispetto dei limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del
predetto decreto-legge
n. 174 del 2012.
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