RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO
Calano le ombre dei tecnicismi e della burocrazia.
È del 28 Agosto l’emanazione dell’ordinanza n. 29 (l’ennesima) del Commissario Delegato Vasco Errani. Il provvedimento fissa i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per la riparazione degli edifici meno penalizzati dagli eventi sismici di maggio (vale a dire quelli con esito B e C secondo l’accertamento AeDES).
Il documento che segue la precedente emanazione del 14 Agosto (l’Ordinanza n. 23) era attesa con ansia dalle Amministrazioni locali, dai cittadini e di riflesso anche dai tecnici operanti sul territorio.
Avrebbe dovuto essere una pietra miliare, l’avvio reale e concreto della ricostruzione; invece ad una lettura attenta si tratta di un macigno (l’ennesimo) scagliato senza alcuna attenzione ad umiliare e mortificare ulteriormente e gratuitamente una cittadinanza già provata.
Nell’arco di pochi giorni (dal 14 al 28 Agosto) il Presidente sembrerebbe aver dimenticato quanto inizialmente promesso e preannunciato.
Nell’Allegato all’Ordinanza del 14 Agosto (la n. 23) erano individuate alcune “…procedure differenziate in relazione agli esiti di agibilità…” per l’avvio della ricostruzione, alcune stimate di quasi immediata attuazione auspicando una loro entrata in applicazione entro il mese di Agosto.
In ordine agli edifici meno compromessi (esito B secondo scheda AeDES) si precisava, infatti, che per l’avvio delle pratiche di ricostruzione con il beneficio di contributi “La documentazione richiesta è semplificata (domanda, relazione sul nesso di casualità, perizie estimative, progetto degli interventi strutturali)”.
In ordine agli edifici meno compromessi (esito B secondo scheda AeDES) si precisava, infatti, che per l’avvio delle pratiche di ricostruzione con il beneficio di contributi “La documentazione richiesta è semplificata (domanda, relazione sul nesso di casualità, perizie estimative, progetto degli interventi strutturali)”.
Nell’ultimo provvedimento (l’Ordinanza 29) le cose si invertono completamente.
Innanzitutto la lunga lista di documentazioni, dichiarazioni, attestazioni e altri contenuti della domanda per l’ottenimento si snoda su ben due pagine (cfr. articolo 4) alla faccia dell’approccio semplificato solo pochi giorni prima ventilato. Si prospetta, poi, un percorso pieno di ostacoli dove la penalità è sempre la stessa: LA PERDITA DEL DIRITTO DI CONTRIBUTO. Infatti, analizzando nel merito le prescrizioni per la presentazione della domanda, la cosa si fa raccapricciante.
Come se non bastasse, la domanda è richiesta con un modello e una procedura informatica ad oggi non pronta nonostante l’Ordinanza sia già operante e di cui non si conoscono con esattezza i tempi necessari per l’attivazione. È ben chiaro, invece, il termine ultimo per presentare le domande: il 30 novembre 2012. La domanda deve contenere anche informazioni di cui non si afferra il senso (numero di componenti del nucleo familiare, l’eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap) non rilevando esse ai fini del diritto alla concessione di contributi, né relativamente alla sua determinazione.
Novità (tra le tante), i requisiti dell’Impresa cui affidare i lavori. Per opere di importo pari o superiore a €. 150.000 è richiesto che l’Appaltatrice sia in possesso di Certificazione SOA; il tutto scritto in modo equivoco (ad utilizzare un eufemismo), tanto da aver richiesto un’ordinanza di rettifica (…Un’altra!.. la 32 del 30 agosto 2012).Tale requisito, salvo ulteriore rettifica del provvedimento, opera anche retroattivamente. Ai sensi dell’articolo 9 chi, diligentemente, ha già iniziato i lavori, per la spesa già sostenuta, ha diritto al rimborso solo se la domanda che andrà ad avanzare contenga (e possa contenere) le informazioni tutte di cui all’articolo 4; e quindi anche l’avvenuto affidamento dei lavori ad una ditta con Certificazione SOA, quando nulla si sapeva al riguardo.
Gli inghippi (per non parlare di vessazioni) sono proprio tanti e occorrerebbe un articolo per ognuno di essi. L’articolo 6, al limite della costituzionalità (e forse già oltre), introduce compressioni del diritto d’uso del proprio immobile al legittimo proprietario, allorché lo abbia riparato con il contributo per la ricostruzione.
L’invito ai cittadini, pertanto, è quello di leggere con attenzione e dedurre in proprio sia sulla vicinanza in caso di necessità delle Istituzioni (abilissime, purtroppo, solo ad illudere), sia sulla valenza assoluta dei loro rappresentanti.
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