BIGNAMI ORDINANZA 23





SINTESI DEL PROGRAMMA CASA PER LA TRANSIZIONE E L'AVVIO DELLA RICOSTRUZIONE ordinanza n.23 del 14 agosto 2012 (scaricabile dal sito della regione Emilia Romagna insieme alle ordinanze 24, 25 e allegati)

Definizione dello stato di agibilità di un edificio secondo le schede Aedes
A Edificio agibile
B " parzialmente inagibile (tutto o in parte) ma agibile con provvedimento di pronto intervento
C " parzialmente inagibile
D " temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
E " inagibile
F " inagibile per rischio esterno

Secondo questa ordinanza vengono definiti le azioni da attivare quale programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione della quale riportiamo i punti essenziali invitando tutte le persone interessate direttamente o indirettamente a prendere visione del testo originale della medesima disponibile sul sito della regione

RICHIESTA PER IL NUOVO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE (Nuovo CAS a partire dal 1/08/2012 emesso dalla regione e in sostituzione di quello erogato dalla protezione civile dal 29/05/2012 al 29/07/2012)

Il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (Nuovo CAS) viene erogato nelle seguenti quantità:

-200 € mensili per ogni componente del nucleo familiare
-300 € mensili per le persone disabili (con percentuale di invalidità non inferiore al 67%) e portatori di handicap
-300 € mensili per persone sopra i 65 anni
-300 € mensili per i minori di anni 14
-350 € mensili per nuclei composti da una sola persona

L'importo totale del contributo non può superare i 900 € per nucleo familiare
Tali condizioni devono essere possedute alla data del sisma

Il contributo si richiede in carta semplice al proprio comune.
Hanno diritto al contributo per l'autonoma sistemazione tutti coloro che avendo la casa inagibile non hanno intenzione di usufruire delle strutture della protezione civile o di altre strutture proposte dal Comune (ospizi, modulo abitativo o alloggio in "affitto garantito" dal proprio comune).
Chi avesse già fatto domanda nella prima fase dell'emergenza continua a ricevere il contributo senza fare una nuova domanda a meno che non sia sopraggiunta l'agibilità della casa.
Si hanno 30 gg. di tempo per comunicare al proprio comune l'avvenuto ripristino della propria abitazione.

Coloro che richiedono i contributi per la ricostruzione possono beneficiare del Nuovo CAS

PROGRAMMA ALLOGGI PER L'AFFITTO

Per coloro che ne faranno richiesta al proprio comune (a seconda della disponibilità di alloggi sfitti nello stesso) verranno messi a disposizione di tutti coloro che non hanno la casa fruibile alloggi in locazione con contratti stipulati tra:

a. ACER (Azienda Casa Emilia Romagna)
b. Proprietario dell'immobile da affittare
c. Affittuario

- L'affitto viene versato dall'ente al proprietario
- L'affittuario dovrà impegnarsi a pagare un'assicurazione per la copertura di eventuali danni arrecati all'alloggio oltre a spese condominiali e utenze domestiche
- Chi usufruisce di questa soluzione perde il diritto al Nuovo CAS (contributo per l'autonoma sistemazione) o ad altre strutture di accoglienza
- E' previsto un contributo per spese di trasloco, allacciamento utenze, acquisto eventuali arredi per un totale di max. di 3000 €. Questo contributo è ottenibile con debita documentazione

La durata temporale dell'affitto non può essere superiore a mesi 18.



AVVIO DELLA RICOSTRUZIONE: contributi per riparazione e ripristino abitazioni B, C ed E danni lievi

In questa ordinanza manca una definizione puntuale delle diverse casistiche e percentuali di danno lasciando a discrezione del cittadino e dei tecnici da esso individuati questa valutazione per cui mette a rischio l'ottenimento del contributo legittimo per la ricostruzione; inoltre non è descritta l'INFORMATIVA PER LA RICOSTRUZIONE che dovrebbe essere disponibile dal 28 agosto che consentirà ai tecnici di redigere la documentazione in maniera omogenea e conforme per l'ottenimento del suddetto contributo).
Questa ordinanza individua tre procedure differenziate a seconda delle condizioni dell'abitazione:

1- edifici con abitazioni principali temporaneamente inagibili (recuperabili con pronti interventi) o parzialmente inagibili:
l'intervento deve recuperare l'agibilità attraverso interventi di riparazione dei danni e rafforzamento puntuale della struttura senza cambiarne il comportamento sismico globale!

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
-domanda di contributo
-relazione sul nesso di causalità
-perizia estimativa
-progetto degli interventi strutturali
-non è richiesta l'analisi sismica
La domanda deve essre consegnata al comune ed ha valore di comunicazione di inizio lavori; il comune, entro 60 gg. , deve verificare i contenuti del progetto e concedere il contributo.
La consistenza del contributo viene definita nella misura massima dell'80% della minore somma tra importo dei lavori ammissibili e riconosciuti e quello ottenuto moltiplicando un valore a mq (non quantificato in questo provvedimento) per la superficie dell'abitazione.
Coloro che hanno iniziato i lavori prima di questa ordinanza possono ricevere il contributo purchè le opere eseguite siano dotate della documentazione richiesta.

2- edifici con abitazioni principali totalmente inagibili, ma con livelli di danno e di vulnerabilità inferiori ad una soglia predeterminata:
l'intervento è finalizzato al miglioramento sismico degli edifici realizzabile entro una soglia prestabilita fino al raggiungimento almeno del 60% stabilito nelle norme tecniche per l'adeguamento sismico.

VIENE RICHIESTA LA VERIFICA SISMICA DELL'EDIFICIO PRIMA E DOPO L'INTERVENTO
NEL PROVVEDIMENTO NON VIENE INDICATA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN SPECIFICO???!!!

L'ammontare del contributo dipende dalla dimensione dell'abitazione, dall'importo dei lavori strutturali con relative finiture e dal valore parametrico massimo fissato al mq per massimo 120 mq. Il costo parametrico è incrementato in relazione alla dimensione dell'alloggio, alle caratteristiche tipologiche ed alla presenza di vincoli. Il contributo non può superare l'80% del minore importo tre spesa effettiva e costo parametrico.

LA TERZA PROCEDURA NON VIENE ANCORA DESCRITTA E DOVREBBE COMPRENDERE LE ABITAZIONI CON DANNI GRAVI, QUELLE CROLLATE E QUELLE DEMOLITE O DA DEMOLIRE PREVIA SPECIFICA INDICAZIONE

Questo provvedimento che mira a far rientrare le persone nelle proprie abitazioni in realtà non dà una definizione chiara dell'ammontare del contributo oltre che della data in cui detto contributo sarà disponibile quindi dà l'avvio alla ricostruzione solo di coloro che hanno una disponibilità economica adeguata ad effettuare l'intervento di ristrutturazione!!!

REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLE ABITAZIONI DANNEGGIATE E DISTRUTTE CON LA INSTALLAZIONE DI MODULI TEMPORANEI

a- Nelle aree rurali:
Per tutti coloro che svolgono attività agricola vengono predisposti dei moduli abitativi removibili da inserire nei pressi dell'abitazione sgomberata
b- Nei centri urbani gravemente danneggiati:
I comuni che non hanno sufficiente numero di abitazioni sfitte predispongono delle aree da destinare all'insediamento di moduli abitativi temporanei per coloro, con la casa inagibile, ne fanno richiesta rinunciando alle altre forme di contributo





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