In merito alla tassazione del contributo POR - FESR per la delocalizzazione delle imprese seguito Sisma 2012.
Siamo al paradosso assoluto. La Regione si sostituisce al MEF e dà indicazioni fiscali: "con riferimento alla tassazione dei contributi POR FESR 2007-2013 (bando DGR 1064/2012) di cui alla richiesta sotto riportata, si precisa che il contributo in questione concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e imposta regionale attività produttive secondo quanto previsto dall’art. 88, comma 3, letta b) del DPR 917/86, come sopravvenienza attiva e quindi provento straordinario. Ad esso non può applicarsi il comma 8 dell'art. 11 del DL 76/2013 che ha modificato l'art. 6-novies del DL 43/2013 circa la detassazione dei contributi ed indennizzi per eventi sismici, in quanto non siamo in presenza di un rimborso (indennizzo, risarcimento) per danni alle imprese connessi agli eventi sismici. Infatti, il contributo in questione non si configura in una quantificazione del danno attraverso perizia giurata ma è finalizzato al mantenimento del livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, favorendo la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi nell’area, come specificato dal relativo bando di cui alla DGR 1064/2012.
Ma la legge non dice questo. Dice che per i soggetti aventi sede nel cratere sismico che abbiano riportato danni certificati da perizia giurata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In ogni caso, se esistono dubbi, l'interlocutore non è certo la Regione ma la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate a cui presentare regolare istanza di interpello.
Ma la legge non dice questo. Dice che per i soggetti aventi sede nel cratere sismico che abbiano riportato danni certificati da perizia giurata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In ogni caso, se esistono dubbi, l'interlocutore non è certo la Regione ma la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate a cui presentare regolare istanza di interpello.
In ogni caso, se esistono dubbi, l'interlocutore non è certo la Regione ma la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate a cui presentare regolare istanza di interpello.
E ancora
Sempre in merito alla tassazione del contributo POR FESR per la delocalizzazione imprese seguito sisma 2012. Due considerazioni:
1) la Regione dice che è un provento straordinario. Chi conosce le regole Irap sa che questa imposta non si applica ai proventi straordinari.
2) ragionando per assurdo se per gli stessi costi di delocalizzazione un'impresa avesse presentato solo Sfinge senza richiedere il contributo POR FESR non vi sarebbe stata nessuna tassazione. Il che è contrario ad ogni principio di equità fiscale.
1) la Regione dice che è un provento straordinario. Chi conosce le regole Irap sa che questa imposta non si applica ai proventi straordinari.
2) ragionando per assurdo se per gli stessi costi di delocalizzazione un'impresa avesse presentato solo Sfinge senza richiedere il contributo POR FESR non vi sarebbe stata nessuna tassazione. Il che è contrario ad ogni principio di equità fiscale.
IN CONCLUSIONE:
Poiché il discorso della tassazione dei contributi per la delocalizzazione Post-Sisma ci sta particolarmente a cuore, la ns Elena Busi ha coinvolto il collega Alessandro Bergonzini nella lettura dell'articolo 11 comma 8 della legge 99 del 09/08/2013 per avere un confronto. Il risultato dell'esame congiunto vede entrambi i tecnici praticamente concordi. A seguire riportiamo la disamina, che per conoscenza è stata inoltrata da Elena anche ad altri autorevoli dottori commercialisti.
Ai fini della detassazione dei "contributi, indennizzi e risarcimenti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione", l'art. 6-novies richiede che:
1) i beneficiari abbiano subito danni;
2) tali danni siano verificati con perizia giurata;
3) i contributi, indennizzi e risarcimenti di qualsiasi natura, siano connessi agli eventi sismici;
4) non vi siano sovra-compensazioni dei danni (verifica demandata ai Commissari straordinari)
Nel preambolo della delibera della Giunta Regionale del 19/11/2012 n° 1723-12 (allegata) a pag. 3 si legge:
"Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR ha approvato, a seguito del sisma che ha colpito quattro province particolarmente importanti per l’economia della regione, ovvero Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella seduta del 19 giugno 2012,una integrazione del POR FESR 2007-2013 che riguarda, fra gli altri, l’introduzione di un nuovo obiettivo operativo IV.3 denominato "Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi” e di due nuove attività nell’asse 4, finalizzate a mantenere il livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, sostenendo la ripresa del tessuto imprenditoriale, il recupero della qualità della vita e la riqualificazione/rivitalizzazione del territorio;"
E' dunque chiaro che il bando è stato integrato con un nuovo obiettivo teso a dare un sostegno economico alle attività presenti nel territorio colpito dal sisma e che quindi vi è la connessione agli eventi sismici. E' altresì chiaro che si tratta di "contributi" (cfr. allegata scheda sintetica del bando: "L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale..."). E' pertanto verificata la condizione di cui al precedente punto 3.
Se sono verificate anche le condizioni 1 e 2 (posto che la 4 è di competenza del Commissario e non risulta si sia verificata), il beneficiario del contributo a mio parere ha diritto alla detassazione.
Qui però si innesta la risposta della Regione che nega tale beneficio affermando "non siamo in presenza di un rimborso (indennizzo, risarcimento) per danni alle imprese", ma mi sembra che tale motivazione sia frutto di un'interpretazione errata, perché la norma non richiede che il contributo ristori un danno, bensì che il danno esista e sia verificato con perizia giurata. La norma infatti non correla il contributo al danno, ma all'evento sismico (i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici,"). Il danno, a mio parere, è solo il presupposto. Se c'è il danno, allora il contributo "di qualsiasi natura", quindi anche quello relativo ad una delocalizzazione temporanea o definitiva (com'è nel bando di cui trattasi), purché connesso all'evento sismico, è detassato.
Forse le aziende interessate dovrebbero valutare attentamente la questione assieme ai propri consulenti, partendo dal presupposto che ci sarebbero tutti gli elementi per detassare i contributi POR FESR relativi alla delocalizzazione Post-Sisma nonché di difesa da una eventuale azione fiscale di accertamento.
In ogni caso, se esistono dubbi, l'interlocutore non è certo la Regione ma la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate a cui presentare regolare istanza di interpello.
E ancora
Sempre in merito alla tassazione del contributo POR FESR per la delocalizzazione imprese seguito sisma 2012. Due considerazioni:
1) la Regione dice che è un provento straordinario. Chi conosce le regole Irap sa che questa imposta non si applica ai proventi straordinari.
2) ragionando per assurdo se per gli stessi costi di delocalizzazione un'impresa avesse presentato solo Sfinge senza richiedere il contributo POR FESR non vi sarebbe stata nessuna tassazione. Il che è contrario ad ogni principio di equità fiscale.
1) la Regione dice che è un provento straordinario. Chi conosce le regole Irap sa che questa imposta non si applica ai proventi straordinari.
2) ragionando per assurdo se per gli stessi costi di delocalizzazione un'impresa avesse presentato solo Sfinge senza richiedere il contributo POR FESR non vi sarebbe stata nessuna tassazione. Il che è contrario ad ogni principio di equità fiscale.
IN CONCLUSIONE:
Poiché il discorso della tassazione dei contributi per la delocalizzazione Post-Sisma ci sta particolarmente a cuore, la ns Elena Busi ha coinvolto il collega Alessandro Bergonzini nella lettura dell'articolo 11 comma 8 della legge 99 del 09/08/2013 per avere un confronto. Il risultato dell'esame congiunto vede entrambi i tecnici praticamente concordi. A seguire riportiamo la disamina, che per conoscenza è stata inoltrata da Elena anche ad altri autorevoli dottori commercialisti.
Ai fini della detassazione dei "contributi, indennizzi e risarcimenti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione", l'art. 6-novies richiede che:
1) i beneficiari abbiano subito danni;
2) tali danni siano verificati con perizia giurata;
3) i contributi, indennizzi e risarcimenti di qualsiasi natura, siano connessi agli eventi sismici;
4) non vi siano sovra-compensazioni dei danni (verifica demandata ai Commissari straordinari)
Nel preambolo della delibera della Giunta Regionale del 19/11/2012 n° 1723-12 (allegata) a pag. 3 si legge:
"Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR ha approvato, a seguito del sisma che ha colpito quattro province particolarmente importanti per l’economia della regione, ovvero Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella seduta del 19 giugno 2012,una integrazione del POR FESR 2007-2013 che riguarda, fra gli altri, l’introduzione di un nuovo obiettivo operativo IV.3 denominato "Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi” e di due nuove attività nell’asse 4, finalizzate a mantenere il livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, sostenendo la ripresa del tessuto imprenditoriale, il recupero della qualità della vita e la riqualificazione/rivitalizzazione del territorio;"
E' dunque chiaro che il bando è stato integrato con un nuovo obiettivo teso a dare un sostegno economico alle attività presenti nel territorio colpito dal sisma e che quindi vi è la connessione agli eventi sismici. E' altresì chiaro che si tratta di "contributi" (cfr. allegata scheda sintetica del bando: "L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale..."). E' pertanto verificata la condizione di cui al precedente punto 3.
Se sono verificate anche le condizioni 1 e 2 (posto che la 4 è di competenza del Commissario e non risulta si sia verificata), il beneficiario del contributo a mio parere ha diritto alla detassazione.
Qui però si innesta la risposta della Regione che nega tale beneficio affermando "non siamo in presenza di un rimborso (indennizzo, risarcimento) per danni alle imprese", ma mi sembra che tale motivazione sia frutto di un'interpretazione errata, perché la norma non richiede che il contributo ristori un danno, bensì che il danno esista e sia verificato con perizia giurata. La norma infatti non correla il contributo al danno, ma all'evento sismico (i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici,"). Il danno, a mio parere, è solo il presupposto. Se c'è il danno, allora il contributo "di qualsiasi natura", quindi anche quello relativo ad una delocalizzazione temporanea o definitiva (com'è nel bando di cui trattasi), purché connesso all'evento sismico, è detassato.
Forse le aziende interessate dovrebbero valutare attentamente la questione assieme ai propri consulenti, partendo dal presupposto che ci sarebbero tutti gli elementi per detassare i contributi POR FESR relativi alla delocalizzazione Post-Sisma nonché di difesa da una eventuale azione fiscale di accertamento.
Nessun commento:
Posta un commento