giovedì 1 maggio 2014

Di regalo trattasi

Ordinanza 33 del 28 aprile
Art.3
Acquisto di immobili disponibili
…....
2. L’unità immobiliare da acquistare deve essere ricompresa prioritariamente
all’interno del centro storico e comunque in edifici ultimati prima del sisma del
maggio 2012. Nella stessa unità immobiliare deve essere trasferita la residenza o
la sede dell’attività produttiva entro tre mesi dall’acquisto.

3. Il contributo per l’acquisto dell’unità immobiliare ad uso abitativo o produttivo,
concesso a favore dell’acquirente a valere sui finanziamenti dell’art. 3 bis del D.L. n.
95/12, convertito con modificazioni nella l. n. 135/12, è calcolato nella misura
convenzionale stabilita dall’ordinanza n. 86/12 e smi per l’unità immobiliare da
recuperare, in relazione alla sua dimensione ed al livello operativo attribuito
all’edificio di cui fa parte. Il contributo non può comunque superare il prezzo di
acquisto della nuova unità immobiliare.

quindi:
chi dovesse decidere di non ricostruire potrà acquistare un'altra unità immobiliare, basta che sia stata costruita prima del terremoto; cioè si possono acquistare quegli appartamenti che, immediatamente dopo il sisma, non erano stati messi a disposizione dei terremotati, in modo da evitare la costruzione dei MAP e,di conseguenza, l'utilizzo di risorse che avrebbero potuto essere utilizzate in modo migliore.
Praticamente viene fatto un regalo a quei costruttori che non hanno voluto concedere in affitto ai terremotati i loro immobili per paura di una possibile svalutazione.
E' interessante che, come ulteriore incentivo a questa operazione, si definisca che il contributo per l'acquisto sarà quello convenzionale (mq x classe di danno).
Diamo per acquisito che, da ora, gli uffici tecnici dei Comuni, per quelli che dovessero comunque decidere di ricostruire la propria casa, controlleranno soltanto che la cifra finale non ecceda il contributo convenzionale, senza entrare nel merito di eventuali lavori ammessi o meno.

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