venerdì 2 maggio 2014

immobile inagibile? puoi scegliere di sospendere il mutuo

LEGGE NR 50 DEL 28 / 03 / 2014

«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano
titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;

È passata anche la proroga di due anni per chi ha contratto finanziamento per pagare le tasse

Nessun commento:

Posta un commento