Il giorno 29 u.s. Il TAR del Lazio si è espresso sulla nostra istanza di sospensione cautelare dell'ord.119 art 5, ritenendo che non esista alcuna urgenza e che, successivamente, entreremo nel merito dell'ordinanza medesima andando a valutarne la legittimità. Con calma.
Formalmente la motivazione è la seguente: “appare condivisibile il principio, di cui è espressione la disposizione impugnata, per cui vanno ammessi a contributo soltanto gli edifici che, alla data del sisma del maggio 2012, avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali ovvero produttivi”.
Cioè? Quindi? Per cui?
Vabbè.
Portiamo comunque a casa un primo risultato positivo: nella propria memoria difensiva, l'Avvocatura di Stato (perchè il Commissario Errani, come emanazione del Governo, dall'Avvocatura era difeso) nel giustificare il provvedimento emesso, è dovuta entrare nello specifico delle motivazioni e dei casi concreti, introducendo il concetto di “utilizzabilità” del bene e distinguendo chiaramente i casi per edifici produttivi, abitativi e pertinenze dei medesimi.
E questo, dato che stavolta alcuni concetti non sono stati espressi “a chiacchiere” ma nero su bianco, permetterà comunque ai cittadini interessati di avere uno strumento di controllo in più.
Continuiamo a chiederci perchè sia stato necessario andare al TAR per costringere a spiegare chiaramente il contenuto di una ordinanza a quelli che hanno il compito di scriverla.
Nessun commento:
Posta un commento