(anche
dopo le modifiche introdotte dall’ordinanza 73)
Nonostante
le migliorie introdotte dall’ordinanza 73 che ha incrementato i
costi convenzionali oltre i 120 mq ed oltre i 200 mq (art. 3, 1°
comma), la ristrutturazione dei casolari di campagna rimane
difficilmente affrontabile ed inspiegabilmente penalizzata rispetto
al trattamento riservato agli edifici produttivi ai quali, per
esempio, non si applicano le riduzioni dei suddetti costi
convenzionali (comma 2-bis dell’art. 3).
Anche
l’ordinanza 57 (quella relativa agli edifici produttivi), come
modificata dall’ordinanza 74, privilegia gli uffici di grande
metratura rispetto ai casolari di campagna.
Nell’allegato
2 all’ordinanza 57, tabella B, si precisa infatti che per gli
immobili ad uso ufficio, con superficie superiore a 300 mq, il costo
al mq viene ridotto del 15%, mentre per le abitazioni già oltre i
200 mq la riduzione è del 31,25%.
Un
esempio aiuterà a capire meglio le differenze fra il costo
convenzionale previsto per un’abitazione e quello relativo ad un
ufficio.
La
tabella che segue è ricavata dall’art. 3 dell’ordinanza 51,
relativa alle abitazioni in classe E0
(cosiddette E leggere, ossia con importanti lesioni strutturali, ma
non suscettibili di demolizione), come modificata dall’ordinanza
73.
Da
mq
|
A
mq
|
Abitazioni
Costo
conven-zionale al mq
|
Riduzione
in %
|
Uffici
Costo
conven-zionale al mq
|
Riduzione
in %
|
0
|
120
|
800
|
800
|
||
121
|
200
|
650
|
-18,75%
|
800
|
0%
|
201
|
300
|
550
|
-31,25%
|
800
|
0%
|
300
|
All’infinito
|
550
|
-31,25%
|
680
|
-15%
|
Facciamo
quindi un confronto fra due abitazioni inagibili in classe E0.
Supponiamo
che la prima sia di 120 metri quadrati, la seconda sia invece un
casolare di 400 metri quadrati. Supponiamo anche che, per semplicità,
il costo di ristrutturazione di entrambi gli edifici sia di 900 euro
al metro quadrato. Riepiloghiamo i calcoli nelle tabelle che seguono.
Appartamento
|
Casolare
|
|
Costo
di ristrutturazione al mq
|
900
x
|
900
x
|
Mq
|
120
=
|
400
=
|
Costo complessivo |
108.000
|
360.000
|
Calcolo
del contributo massimo concedibile
|
Appartamento
|
Casolare
|
Fino
a 120 mq pari ad € 800/mq
|
96.000
|
96.000
|
Oltre
120 mq fino a 200 mq pari ad € 650/mq
|
0
|
52.000
|
Oltre
200 mq fino a 400 mq pari ad € 550/mq
|
0
|
110.000
|
Contributo
teorico
|
96.000
|
258.000
|
Contributo
massimo concedibile (80% del teorico)
|
76.800
|
206.400
|
Calcolo
della somma che il terremotato deve finanziare di tasca propria
|
Appartamento
|
Casolare
|
Costo
complessivo di ristrutturazione
|
108.000
|
360.000
|
Meno
contributo massimo concedibile
|
-76.800
|
-206.400
|
Costo
ristrutturazione non finanziata dallo Stato
|
31.200
|
153.600
|
Percentuale
finanziata dal contributo statale
|
71,11%
|
57,33%
|
Percentuale
rimasta a carico del terremotato
|
28,89%
|
42,67%
|
E’
evidente che in tale situazione sarà pressoché impossibile mettere
mano ai casolari di campagna che quasi certamente verranno
abbandonati al loro destino. E qui s’innesta un’ulteriore
discriminazione: chi non ristruttura perché non è in grado di
reperire la somma che rimarrà a suo carico, perde tutto, non ha
infatti diritto a ricevere alcuna somma con la quale contributo
sull’acquisto di un’altra abitazione.
Le
banche infatti non hanno alcun obbligo di finanziare la differenza
che rimane a carico del terremotato. Non è prevista una garanzia
statale, né la possibilità di contrarre un mutuo ipotecario senza
oneri, né di ampliare senza costi od imposte l’eventuale mutuo
ipotecario già esistente sull’immobile danneggiato dal sisma.
Vale
dunque la pena fare un ulteriore approfondimento, volutamente
provocatorio.
Esaminiamo
la decurtazione del costo convenzionale per la ricostruzione di una
porcilaia (dati ricavati dalla tabella E, lett. a dell’ordinanza
57) e confrontiamola nella tabella successiva con quella relativa
all’abitazione
Abitazione
|
Porcilaia
|
||||||
Da
mq
|
A
mq
|
Costo
conven-zionale al mq
|
Riduzione
in % rispetto al costo sui primi 120 mq
|
Da
mq
|
A
mq
|
Costo
conven-zionale al mq
|
Riduzione
in % rispetto al costo sui primi 1.000 mq
|
0
|
120
|
800
|
0
|
1.000
|
450
|
||
121
|
200
|
650
|
-18,75%
|
1.001
|
1.500
|
400
|
-11,11%
|
201
|
All’infinito
|
550
|
-31,25%
|
1.501
|
All’infinito
|
370
|
-17,78%
|
E’
evidente che c’è un’ulteriore disparità di trattamento di cui
soffrono i casolari di campagna rispetto agli immobili produttivi.
Nell’ordinanza che dispone come intervenire su questi ultimi (tra i
quali la suddetta porcilaia1)
evidentemente si è tenuto conto del fatto che il costo di
ristrutturazione non diminuisce sensibilmente all’aumentare delle
superfici (oltre i 1.000 mq si riduce infatti di circa l’11% ed
oltre i 1.500 mq decresce di poco meno del 18%). Certo un po’ di
economia di scala è ragionevole, ma decurtazioni del 18,75% e del
31,25%, come previsto per le abitazioni, devono necessariamente
essere rimeditate anche se la correzione introdotta dall’ordinanza
73 ha ridotto sensibilmente il differenziale che prima era meno
43,75% sulle superfici fra 120 e 200 mq, e meno 75% sulle superfici
eccedenti i 200 mq.
Chi
deve ristrutturare un’abitazione non può essere svantaggiato
rispetto a chi deve recuperare una porcilaia. E’ chiaro che
qualcosa continua a sfuggire e necessita di urgentemente rimedio.
I tempi di erogazione del contributo
Un’altra problematica è legata ai tempi di
erogazione del contributo.
L’art. 8 prevede che i contributi possano essere
erogati:
- il 20% all’esecuzione di almeno il 30% dei lavori;
- il 50% all’esecuzione di almeno l’80% dei lavori;
- il 30% a fine lavori.
Si tratta di tempi non compatibili con le esigenze
finanziarie delle imprese esecutrici i cui lavori si protrarranno per
diversi mesi (data la complessità dell’intervento l’art. 7
consente che i lavori possano essere eseguiti entro 24 mesi con
possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi).
E’ abbastanza probabile che per effettuare l’80%
dei lavori occorrano diversi mesi, conseguentemente se non sarà
possibile in questo periodo usufruire dei
contributi, ci si domanda come potranno le imprese esecutrici
onorare regolarmente i versamenti contributivi, i pagamenti delle
forniture e gli stipendi dei propri dipendenti.
Non è infatti pensabile che il
terremotato-committente possa sobbarcarsi l’onere di finanziare
l’esecuzione dei lavori in attesa di poter percepire il contributo.
La banche potranno intervenire effettuando
anticipazioni sull’erogazione dei contributi, ma non si tratta di
un obbligo, bensì di una scelta discrezionale degli istituti di
credito che potranno concedere l’anticipazione (la quale sarà
segnalata in “centrale rischi” – lo strumento che le banche
consultano prima di concedere ulteriori finanziamenti e che riepiloga
quelli già concessi ad un privato o ad un’azienda) dopo aver
valutato il “merito creditizio” del proprietario-committente.
Quest’ultimo dipende quindi soprattutto dalla capacità del
terremotato di restituire l’anticipazione alla banca e tanto più
egli sarà indebitato, o tanto minore sarà il suo reddito, e tanto
maggiore sarà la difficoltà che incontrerà nel farsi concedere
l’anticipazione.
Si tratta quindi di un impedimento che necessita
di una soluzione che potrà venire:
- rivedendo la modulazione dei tempi di erogazione dei contributi;
- concedendo una garanzia statale sulle anticipazioni erogate dalle banche;
- concedendo la garanzia statale anche sulle somme che rimarranno a carico del terremotato.
E’ quindi assolutamente necessario un intervento
correttivo che risolva quanto prima le problematiche descritte.
1
riduzioni analoghe alla porcilaia sono previste per i capannoni di
cui alla tabella A dell’Ordinanza citata, per i quali la riduzione
oltre i 2.000 mq e fino a 5.000 è del 10% ed oltre i 5.000 mq è
del 18%.
Come sottolineato nell'articolo, molti fabbricati rurali sono occupati solo in parte ad uso abitativo. Mi vien spontaneo pensare che la cosa più civile da fare sarebbe sostituire le vecchie case coloniche con nuove di dimensioni adeguate a quanto effettivamente utilizzato. Chiaro è che si perderebbe un patrimonio storico architettonico di questa edilizia rurale, ma credo sia necessario ponderare sulla soluzione più equa.
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