domenica 11 maggio 2014
Riflessioni a tarda sera
Sarà l'ora tarda ma, nell'evoluzione dell'affaire mutui sulle case terremotate c'è un qualcosa che ancora mi sfugge.
- Dopo il sisma era stata concessa una prima sospensiva dei mutui, generalizzata, fino a giugno 2013.
- La stessa era stata poi prorogata, ma solo su richiesta degli interessati, fino al 31.12.2013.
- Già da settembre /ottobre 2013 SISMA.12 aveva sollevato il problema della ripartenza dei mutui dal 1 gennaio 2014, ma si sa che in Italia le cose vengono affrontate solo in emergenza. Anche in Emilia; e le nostre sollecitazioni ad Errani cadono nel vuoto.
- A gennaio una delegazione del Comitato incontra Lorenzi (Presidente ABI Emilia Romagna) a Bologna, il quale riconferma la propria disponibilità a sensibilizzare la banche nei confronti di questo specifico problema.
. Gli Istituti di Credito, intanto a gennaio fanno comunque ripartire le rate dei mutui.
- Il 20 febbraio, alla vigilia di un presidio dei comitati popolari a Bologna, esce un comunicato ufficiale di ABI che conferma la sospensiva dei mutui sulle case inagibili a condizione che sull'immobile siano state avviate le pratiche di ristrutturazione (MUDE, SFINGE o prenotazione).
- Errani si compiace ufficialmente della sensibilità dimostrata da ABI.
- Il 26 febbraio, giorno del presidio a Bologna, gli Istituti di Credito dell'Emilia Romagna approvano il comunicato emesso da ABI il 20 febbraio.
- Da quel momento buio totale. Le banche, a quanti hanno chiesto la sospensiva, hanno sempre risposto di non aver indicazioni/notizie in merito e le rate del mutuo hanno continuato ad essere addebitate sul conto dei terremotati.
- Ad Aprile, dietro segnalazione specifica di singoli terremotati, iniziamo a pubblicare su FB una “black list” delle filiali che non applicano la sospensiva ma dopo che, da una filiale della Bassa, ci telefonano per avere informazioni sull'esistenza di accordi ufficiali, ci rendiamo conto che è come sparare sulla croce rossa.
- Oggi scopriamo che dal 1 Aprile era già operativo un accordo in cui ABI e Regione convenivano “sull'opportunità di assicurare la prosecuzione della sospensione delle rate..”
Cioè: qualcuno si è dimenticato di avvertire le Banche dell'accordo?
Oppure, vista la data della firma, si trattava di uno scherzo, tant'è che, a tutt'oggi, non è cambiato assolutamente nulla; le banche addebitano tranquillamente le rate lamentando una assoluta mancanza di informazioni in merito.
E quindi veniamo alle domande:
Perchè, se davvero c'è tutta questa buona volontà nel venire incontro alle esigenze dei terremotati, a distanza di 5 mesi non è ancora stata varata la regolamentazione di questa sospensiva?
Perchè la necessità di un comunicato il 9 maggio in cui il Presidente /Commissario e il Presidente ABI riconfermano il “pieno impegno del mondo bancario con la moratoria di mutui e finanziamenti”?
E perchè solo adesso viene riesumato l'accordo del 1 aprile (a firma Lorenzi - Muzzarelli) fino ad ora tenuto nel cassetto?
Ah, è vero! Il 25 si vota
di Sandro Romagnoli
sabato 10 maggio 2014
venerdì 9 maggio 2014
Coordinamento MAP - conferenza stampa
Bollette ENEL: sconti veri o sconti fasulli?
La questione delle maxi bollette enel dei MAP sembrava esser stata risolta.
A conti fatti, invece, sembra proprio che siamo ancora in alto mare.
Per fare chiarezza
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO
ore 11,30
presso i locali della REGIONE EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA
il coordinamento dei MAP della Bassa terrà una
CONFERENZA STAMPA
alla quale siete tutti invitati.
martedì 6 maggio 2014
E' davvero solo questione di interpretazione?
C'è la norma primaria!
Cioè no. Praticamente sì. Insomma: boh!
Questa settimana, nella Bassa, dobbiamo confrontarci con tre perle: la norma primaria riguardante la sospensiva dei mutui e la restituzione del prestito per il pagamento delle tasse e l'ordinanza 33, riguardante il riassetto dei centri storici dei paesi terremotati.
Per la sospensiva dei mutui sappiamo che terminerà al 31 dicembre 2014 ma non da quando entrerà effettivamente in vigore; la legge è datata 28 marzo 2013 ma è diventata ufficiale il 5 di maggio; per cui?
Per la restituzione dei soldi prestatici per pagare al volo le tasse, invece, c'è la certezza del periodo: due anni, improrogabili. (ma i parlamentari modenesi non avevano giurato che avrebbero difeso il traguardo dei tre anni con la propria vita?) Ma anche qui non è chiara la partenza nè il numero delle rate per la restituzione.
L'ordinanza 33 è chiarissima. A quanti hanno la casa distrutta viene concessa la possibilità di acquistare, coi sodi del contributo, un appartamento costruito ante terremoto e tutt'ora libero (ma non comprendiamo dov'erano stati nascosti questi appartamenti quando si trattava di darli in affitto ai terremotati invece di mandarli nei map).
E sono migliaia i cittadini che non hanno, di fatto, ancora neppure iniziato le pratiche per la ricostruzione e tantissimi altri, ma ancora non è dato sapere quanti, ci hanno rinunciato a causa della complessità della burocrazia messa in piedi dalla macchina commissariale.
sabato 3 maggio 2014
Sospensione mutui: siamo al traguardo?
Realizzare cose importanti senza fatica non è cosa di questo mondo; sicuramente non è cosa che vale per il territorio della Bassa.
E' da settembre/ottobre dello scorso anno che noi di SISMA.12 abbiamo posto pubblicamente il problema; c'abbiam fatto assemblee , volantinaggi, un incontro coi vertici ABI ed anche un presidio a Bologna (quello dove non abbiamo incontrato Errani).Con le rassicurazioni di rito da parte dei politici locali sono poi arrivati l'impegno ABI, l'accordo Banche/Regione (mai visto anche se mai smentito) i milioni, messi a disposizione di Errani dal Governo, per la copertura degli interessi derivanti dalle rate sospese e, finalmente, la Norma Primaria tanto citata dal Presidente/Commissario.
A questo punto dovrebbe bastare farsi una copia dell'art 2-bis e presentarla allo sportello della vostra banca chiedendo la sospensiva per ottenerla. Fatto!
Poi, questi quattro mesi passati a sbatterci contro il muro di gomma dei “non saprei”, “non abbiamo notizie”, “non abbiamo una normativa interna specifica” ci hanno insegnato che, forse, non sarà così semplice ma vi invitiamo a pretendere comunque una risposta concreta e, possibilmente, scritta.
Non è una gentile concessione; è un vostro diritto.
venerdì 2 maggio 2014
immobile inagibile? puoi scegliere di sospendere il mutuo
LEGGE NR 50 DEL 28 / 03 / 2014
«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano
titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;
È passata anche la proroga di due anni per chi ha contratto finanziamento per pagare le tasse
«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano
titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere
alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31
dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;
È passata anche la proroga di due anni per chi ha contratto finanziamento per pagare le tasse
giovedì 1 maggio 2014
Di regalo trattasi
Ordinanza 33 del 28 aprile
Art.3
Acquisto di immobili disponibili
…....
2. L’unità immobiliare da acquistare deve essere ricompresa prioritariamente
all’interno del centro storico e comunque in edifici ultimati prima del sisma del
maggio 2012. Nella stessa unità immobiliare deve essere trasferita la residenza o
la sede dell’attività produttiva entro tre mesi dall’acquisto.
Art.3
Acquisto di immobili disponibili
…....
2. L’unità immobiliare da acquistare deve essere ricompresa prioritariamente
all’interno del centro storico e comunque in edifici ultimati prima del sisma del
maggio 2012. Nella stessa unità immobiliare deve essere trasferita la residenza o
la sede dell’attività produttiva entro tre mesi dall’acquisto.
3. Il contributo per l’acquisto dell’unità immobiliare ad uso abitativo o produttivo,
concesso a favore dell’acquirente a valere sui finanziamenti dell’art. 3 bis del D.L. n.
95/12, convertito con modificazioni nella l. n. 135/12, è calcolato nella misura
convenzionale stabilita dall’ordinanza n. 86/12 e smi per l’unità immobiliare da
recuperare, in relazione alla sua dimensione ed al livello operativo attribuito
all’edificio di cui fa parte. Il contributo non può comunque superare il prezzo di
acquisto della nuova unità immobiliare.
quindi:
chi dovesse decidere di non ricostruire potrà acquistare un'altra unità immobiliare, basta che sia stata costruita prima del terremoto; cioè si possono acquistare quegli appartamenti che, immediatamente dopo il sisma, non erano stati messi a disposizione dei terremotati, in modo da evitare la costruzione dei MAP e,di conseguenza, l'utilizzo di risorse che avrebbero potuto essere utilizzate in modo migliore.
Praticamente viene fatto un regalo a quei costruttori che non hanno voluto concedere in affitto ai terremotati i loro immobili per paura di una possibile svalutazione.
E' interessante che, come ulteriore incentivo a questa operazione, si definisca che il contributo per l'acquisto sarà quello convenzionale (mq x classe di danno).
Diamo per acquisito che, da ora, gli uffici tecnici dei Comuni, per quelli che dovessero comunque decidere di ricostruire la propria casa, controlleranno soltanto che la cifra finale non ecceda il contributo convenzionale, senza entrare nel merito di eventuali lavori ammessi o meno.
concesso a favore dell’acquirente a valere sui finanziamenti dell’art. 3 bis del D.L. n.
95/12, convertito con modificazioni nella l. n. 135/12, è calcolato nella misura
convenzionale stabilita dall’ordinanza n. 86/12 e smi per l’unità immobiliare da
recuperare, in relazione alla sua dimensione ed al livello operativo attribuito
all’edificio di cui fa parte. Il contributo non può comunque superare il prezzo di
acquisto della nuova unità immobiliare.
quindi:
chi dovesse decidere di non ricostruire potrà acquistare un'altra unità immobiliare, basta che sia stata costruita prima del terremoto; cioè si possono acquistare quegli appartamenti che, immediatamente dopo il sisma, non erano stati messi a disposizione dei terremotati, in modo da evitare la costruzione dei MAP e,di conseguenza, l'utilizzo di risorse che avrebbero potuto essere utilizzate in modo migliore.
Praticamente viene fatto un regalo a quei costruttori che non hanno voluto concedere in affitto ai terremotati i loro immobili per paura di una possibile svalutazione.
E' interessante che, come ulteriore incentivo a questa operazione, si definisca che il contributo per l'acquisto sarà quello convenzionale (mq x classe di danno).
Diamo per acquisito che, da ora, gli uffici tecnici dei Comuni, per quelli che dovessero comunque decidere di ricostruire la propria casa, controlleranno soltanto che la cifra finale non ecceda il contributo convenzionale, senza entrare nel merito di eventuali lavori ammessi o meno.
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