giovedì 20 giugno 2013
giovedì 13 giugno 2013
TRA DUBBI ED INTERPRETAZIONI, GATTA CI COVA!?
Riproponiamo
nuovamente la questione ABI-CDP che è
riassumibile come segue:
Com'è
noto l'erogazione del contributo è attuata sulla base dell'accordo
ABI-Cassa Depositi Prestiti (il link http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/012039.pdf) con lo schema seguente:
CDP eroga
finanziamenti alle banche fino al raggiungimento del plafond di 6 miliardi, le
banche con tale provvista erogano a loro volta finanziamenti ai terremotati i
quali li utilizzano per saldare le imprese edili.
Una volta
saldati i lavori di ripristino degli edifici, iniziano i piani di ammortamento
dei finanziamenti che, per importi oltre 20.000 euro, hanno una durata
di 24 anni e 6 mesi. Il pagamento delle rate del mutuo avviene tramite un
credito d'imposta (che è il vero contributo). In pratica il terremotato paga la
rata del suo mutuo cedendo alla banca un credito d'imposta di importo pari alla
rata. La banca utilizzerà tale credito compensandolo con propri debiti
tributari/contributivi. La somma che la banca avrà risparmiato tramite questo
credito sarà utilizzata per rimborsare il mutuo che la banca, a sua volta,
ha contratto con Cassa Depositi e Prestiti. Al termine dei 25 anni Cassa
Depositi e Prestiti avrà recuperato i 6 mld che ha messo a disposizione, lo
Stato correlativamente avrà avuto minori entrate tributarie per pari
importo, avendo concesso corrispondenti crediti d'imposta. Nella
formazione del bilancio dello Stato, da qui a 25 anni, si dovrà quindi
tenere conto di tali minori entrate che sono previste per un importo massimo di
450 milioni annui.
Ciò premesso,
se tutto si svolge come previsto il cerchio si chiude, ma evidentemente chi ha
stilato l'accordo ABI-CDP ha previsto anche che il cerchio possa non chiudersi e le conseguenze per il
terremotato non sono accettabili.
Invitiamo
quindi a prendere visione degli artt. 3.2.2 (pag. 60 dell'allegato ABI-CDP),
11.2.1 (pag. 66 dell'allegato ABI-CDP), 14.1 e 14.2 (pag. 68 dell'allegato
ABI-CDP) del contratto di finanziamento fra Banca e terremotato.
Il primo
articolo prevede che se, nel corso dei lavori di riparazione degli edifici, si
esaurisse il plafond dei 6 mld, la banca può non erogare il mutuo (pare
un'ipotesi remota, ma se si verifica, il terremotato essendo il diretto
committente dei lavori si troverebbe comunque obbligato a saldare i medesimi
all'impresa edile e quindi dovrebbe cautelarsi nel contratto con quest'ultima
prevedendo che sarà pagata se, e solo se, il terremotato riceve i soldi dalla
banca. Dubito che vi siano molte imprese edili disposte a correre il rischio),
il 2° prevede che se, nell'arco dei 25 anni, cambiano le norme o i regolamenti
il mutuo può essere revocato ed il terremotato o i suoi eredi o aventi causa
debbono rimborsarlo alla banca. Questa ipotesi è già meno remota perché se da
qui a 25 anni lo Stato (e qui non c'é garanzia d'intangibilità che tenga,
perché il Parlamento può cambiare le proprie norme tutte le volte che vuole) si
trovasse a non avere i fondi per finanziare annualmente i 450 mln che servono
ad ammortizzare le minori entrate dovute al credito d'imposta di cui
beneficiano le banche per rimborsare il mutuo, le banche non potrebbero
utilizzare detto credito d'imposta a pagamento delle rate del mutuo alla
CDP e quindi si troveranno a dover chiedere al terremotato il rimborso di
quanto residua.
Gli ultimi 2
sono un crescendo: solidarietà e indivisibilità per i successori ed aventi
causa a qualunque titolo che "saranno
tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge"
(una chicca!). Quindi chiunque eredita da un terremotato subentra nel debito,
come pure chi compra la casa di un terremotato, risponde in solido col
venditore il quale, a sua volta, rimane vincolato con l'acquirente (un
vincolo peggiore di un'ipoteca che normalmente si può cancellare e,
soprattutto, che non rimane in capo a chi vende). E' prevedibile che con tale
spada di Damocle, nessuno sarà disposto ad acquistare immobili da un terremotato.
Vi è quindi
un'ulteriore considerazione che va in senso conforme all'affermazione del
Presidente Errani: "Il contratto di finanziamento è
assicurato dallo Stato" (rilasciata durante la
recente visita del Presidente Letta):
nel 1° comma, ultimo periodo, dell'art. 3-bis del DL 95/2012 (allegato) è
previsto che il finanziamento sia garantito dallo Stato.
Tale garanzia pare
però (che sia solo questione di interpretazione?) sia prestata solo a
favore della Cassa Depositi e Prestiti (che è posseduta dallo Stato all'80,1%,
in altri termini, lo Stato garantisce sé stesso), infatti l'art. 6.6 (pagina 28
dell'allegato ABI-CDP) che regola il finanziamento fra CDP e Banca prevede che
qualora la banca non rimborsi il mutuo alla CDP, quest'ultima possa escutere la
garanzia dello Stato, il quale potrà rivalersi sulla banca che "resterà soggetta all'azione dello
Stato, che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo
credito". Ovviamente la banca farà altrettanto col terremotato
(con le modalità sopra illustrate). Terremotato e banca,
apparentemente, non godono quindi di alcuna garanzia dello Stato (e questa
conclusione va in senso opposto alla norma citata, ma anche a quanto
affermato dal Presidente Errani).
La speranza è
di aver mal interpretato i contratti, ma in ogni caso, se partiamo dal
presupposto che il contributo è concesso "a fondo perduto" e/o
che il finanziamento beneficia della garanzia dello Stato, clausole come quelle
che ho citato dovrebbero esulare dal rapporto col terremotato che dovrebbe
essere totalmente indenne da conseguenze ed estraneo alle modalità
con cui lo Stato rimborsa Cassa Depositi e Prestiti.
INFO: PROCEDURA RINNOVO CAS
ATTENZIONE:
chi era inquilino in uno stabile attualmente inagibile, deve compilare, o far compilare, la pagina riservata al proprietario dell'immobile, che dovrà anche firmarla.
E' importante perchè la mancata compilazione del
documento annulla la domanda !!
chi era inquilino in uno stabile attualmente inagibile, deve compilare, o far compilare, la pagina riservata al proprietario dell'immobile, che dovrà anche firmarla.
E' importante perchè la mancata compilazione del
documento annulla la domanda !!mercoledì 12 giugno 2013
ASSEMBLEA " il comitato sei ANCHE tu "
prende il via questa sera, mercoledi 12 giugno, l'appuntamento settimanale "ASSEMBLEA DEL COMITATO"; incontro dei componenti dei vari Comitati e di tutti quei cittadini/e che vorranno confrontarsi, condividere le proprie esperienze, capire e insieme cercare di fare qualche passo avanti per superare le difficoltà che l'impianto di questa ricostruzione ci propone.
ci troviamo tutti i mercoledì alle ore 21,00 a Cavezzo presso il Circolo Carlo Giuliani di Via Dante
venerdì 7 giugno 2013
dal 1° agosto cambia la normativa sui CAS
Dal sito della Regione EMILIA ROMAGNA
Il provvedimento
Col provvedimento si confermano i massimali e le modalità di erogazione del contributo, che continuerà ad avere cadenza bimestrale: 200 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare. E’ previsto inoltre un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, persone con più di 65 anni, minori di 14 anni. Nel caso di nuclei composti da una sola persona il contributo è stabilito nella misura di 350 euro mensili. Il contributo non potrà comunque superare un massimo di 900 euro mensili per nucleo familiare.
Ordinanza
n. 64 del 6/6/2013 del presidente Errani in qualità di Commissario
delegato
Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i
termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per
l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie
abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Contributo
per l’autonoma sistemazione, cambiano le regole a partire dal 1 agosto 2013:
stanziati ulteriori 55 milioni di euro, definiti i requisiti.
L’ordinanza Nr 64 del 2013 spiega i criteri, le procedure e i termini per ottenere il contributo destinato ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in seguito alle scosse sismiche del maggio 2012. I nuclei familiari che hanno beneficiato del contributo erano inizialmente oltre 15.400 (ad agosto 2012), scesi a 10.500 in questi ultimi mesi.
Presupposto fondamentale per percepire il nuovo Cas resta l’impegno, da parte del richiedente, a ristabilire l’agibilità dell’abitazione. Se il richiedente è un affittuario la sua domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che si impegna a fare i lavori e a proseguire il contratto di locazione al ripristino dell’agibilità. In assenza di tale dichiarazione del proprietario dell’abitazione il nuovo Cas viene erogato fino al 31 dicembre 2013.
L’ordinanza Nr 64 del 2013 spiega i criteri, le procedure e i termini per ottenere il contributo destinato ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in seguito alle scosse sismiche del maggio 2012. I nuclei familiari che hanno beneficiato del contributo erano inizialmente oltre 15.400 (ad agosto 2012), scesi a 10.500 in questi ultimi mesi.
Presupposto fondamentale per percepire il nuovo Cas resta l’impegno, da parte del richiedente, a ristabilire l’agibilità dell’abitazione. Se il richiedente è un affittuario la sua domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che si impegna a fare i lavori e a proseguire il contratto di locazione al ripristino dell’agibilità. In assenza di tale dichiarazione del proprietario dell’abitazione il nuovo Cas viene erogato fino al 31 dicembre 2013.
Il provvedimento
Col provvedimento si confermano i massimali e le modalità di erogazione del contributo, che continuerà ad avere cadenza bimestrale: 200 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare. E’ previsto inoltre un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, persone con più di 65 anni, minori di 14 anni. Nel caso di nuclei composti da una sola persona il contributo è stabilito nella misura di 350 euro mensili. Il contributo non potrà comunque superare un massimo di 900 euro mensili per nucleo familiare.
I nuclei
familiari possono percepire fino al 31 luglio 2013 l’attuale contributo, ma
bisogna obbligatoriamente presentare entro la stessa data una “domanda
per la prosecuzione del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”,
possedendo i requisiti necessari.
Il Cas dal 1
agosto 2013 non prosegue per:
a) il nucleo familiare che dichiari nel modulo di domanda di prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell’abitazione inagibile o che è rientrato nell’abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione;
b) assegnatari di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (Pmar), un prefabbricato modulare rimovibile rurale (Pmrr), di in un alloggio in affitto in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 25/2012 o alloggiato in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione;
c) il nucleo familiare trasferito da un alloggio Acer inagibile a un altro alloggio Acer, le persone trasferite da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
d) il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/rescisso) il contratto di locazione o di comodato d’uso e non intenda rientrare nell’abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell’agibilità;
e) i nuclei familiari che hanno disponibilità di un alloggio di proprietà nel comune di residenza o in un comune confinante.
f) il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell’abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell’agibilità.
a) il nucleo familiare che dichiari nel modulo di domanda di prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell’abitazione inagibile o che è rientrato nell’abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione;
b) assegnatari di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (Pmar), un prefabbricato modulare rimovibile rurale (Pmrr), di in un alloggio in affitto in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 25/2012 o alloggiato in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione;
c) il nucleo familiare trasferito da un alloggio Acer inagibile a un altro alloggio Acer, le persone trasferite da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
d) il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/rescisso) il contratto di locazione o di comodato d’uso e non intenda rientrare nell’abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell’agibilità;
e) i nuclei familiari che hanno disponibilità di un alloggio di proprietà nel comune di residenza o in un comune confinante.
f) il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell’abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell’agibilità.
Il
contributo potrà essere erogato anche oltre la scadenza del termine dello
stato di emergenza poiché la sua durata è strettamente connessa ai tempi
necessari per il ripristino dell’abitazione danneggiata. Ai Comuni resta
attribuito il grande impegno della gestione delle domande, della erogazione dei
contributi e dei controlli.
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