mercoledì 15 maggio 2013

IL PUNTO A UNDICI MESI DAL SISMA



Siamo quasi giunti alla triste vigilia del 1° anniversario dal sisma che ha sconquassato la Bassa emiliana, eppure persistono ancora molteplici difficoltà che minano od ostacolano l’accesso ai contributi.
E’ persino complicato ottenere dati ufficiali visto che la Regione li pubblica, parzialmente, quindi per fare il punto occorre attingere a fonti ufficiose:

Descrizione
B-C
E0
E1, 2, 3
Totali
Edifici
6.052
7.930
13.982
Unità abitative
18.254
9.646
27.900
Pratiche in lavorazione
1.076
211
193
1.480
Domande accettate
433
71
31
535
Cambiali emesse
436
43
5
484
Totale pratiche
1.945
325
229
2.499
Contributi concessi
21.658.149
n.d.
n.d.
n.d.
Contributi in pagamento
7.142.314
n.d.
n.d.
n.d.
Fondi disponibili
700.000.000
800.000.000
900.000.000
2.400.000.000

Le imponenti complicazioni burocratiche poste a presidio della trasparenza e legalità nell’utilizzo dei contributi pubblici, di certo non facilitano la presentazione delle domande, ma i veri ostacoli sono altri e preoccupano soprattutto quelli della fase esecutiva.
L’imbuto che si creerà nelle procedure di verifica delle domande rischia di impedire ad uffici comunali sottodimensionati di rispettare il termine di 60 giorni per l’esame delle medesime, ma la principale incognita è costituita dalle spese che effettivamente saranno ammesse a contributo. Purtroppo è assai probabile che non tutto ciò che il progettista ha previsto possa essere finanziato, costringendo il terremotato a ricorre ai propri risparmi (o ad un prestito bancario) per effettuare quella parte di lavori che non beneficerà del contributo.
Un ulteriore problema è legato al DURC, ossia al certificato di regolarità contributiva che le imprese esecutrici debbo possedere al momento del pagamento. Senza tale certificato non è possibile erogare il contributo al raggiungimento dei previsti stati d’avanzamento lavori. Paradossalmente se l’impresa ha effettuato lavori per 200.000 euro, ma non ha versato contributi INPS per 10.000 euro non può ottenere il pagamento. Sebbene dalla Regione giungano rassicurazioni sull’applicazione della norma con una certa elasticità, il rischio è comunque quello di incappare in funzionari eccessivamente rigidi (d’altronde perché dovrebbero prendersi la responsabilità di autorizzare pagamenti, quando le norme lo vietano?) con la conseguenza di fermare i lavori, perché non ottenendo il saldo, l’impresa, a sua volta, non sarà in grado di pagare né i propri dipendenti né i fornitori, il sistema finanziario dell’impresa entra in crisi ed il cantiere si blocca automaticamente.
Per evitare questo problema ed alimentare il processo di ricostruzione avevamo proposto di:
-        mensilizzare il pagamento dei contributi con una semplice attestazione del direttore dei lavori, effettuando i necessari conguagli al raggiungimento dei 4 (solo 2 per le B e C) stati d’avanzamento lavori previsti dalle ordinanze;
-        pagare alle imprese i lavori eseguiti trattenendo le somme dovute all’INPS. Nell’esempio precedente ci sembrava opportuno saldare all’impresa 190.000 euro, permettendole di pagare materiali di costruzione e dipendenti, versando i 10.000 euro di differenza direttamente all’INPS.
La suddetta proposta di semplificazione purtroppo non è stata accolta. Il Commissario ha preferito introdurre la possibilità per l’impresa (non è stato prevista la possibilità di rimborsare al terremotato che avesse già anticipato di tasca propria parte delle spese quali: le opere di messa in sicurezza e/o la progettazione) di ottenere un anticipo pari al 15% dei lavori ammessi a contributo, a fronte però della presentazione di una garanzia costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa. Si tratta purtroppo di una richiesta che spesso comporta la necessità di lasciare in deposito alla banca l’anticipo ottenuto a garanzia della fideiussione che la banca stessa ha rilasciato alla Regione. In altre parole un cane che si morde la coda e l’anticipo che dovrebbe essere utilizzato per finanziare i primi lavori, rimane bloccato su un deposito vincolato.
In questo modo fa capolino un ulteriore problema che rischia di far perdere il sonno.
Ci spieghiamo con un altro esempio: supponiamo che per una E pesante siano ammessi lavori per 500.000 euro e che occorrano 10 mesi per completare la ristrutturazione. Mensilizzando il contributo tutti i mesi l’impresa esecutrice potrebbe ricevere 50.000 euro coi quali saldare fornitori, dipendenti, contributi e ritenute fiscali. L’ordinanza per le E pesanti n° 86/2012, all’art. 8, prevede invece il pagamento al raggiungimento dei seguenti stati avanzamento:

Stato avanzamento
Mesi trascorsi
Mesi Comune e banca
Mesi trascorsi prima del pagamento
Importo lavori
15%
1,5
1
2,5
75.000
25%
2,5
1
3,5
125.000
30%
3
1
4
150.000
30%
3
1
4
150.000
100%
10


500.000

Nella tabella che precede, per raggiungere il 1° stato avanzamento lavori, l’impresa deve lavorare per un mese e mezzo, poi deve attendere almeno un altro mese per consentire al Comune di verificare il computo ed autorizzare la banca al pagamento. Prima quindi che l’impresa possa essere pagata trascorrono almeno due mesi e mezzo; tre e mezzo sul 2° stato avanzamento e quattro per il penultimo e l’ultimo. Sappiamo tutti che, a causa della crisi, le imprese edili già prima del terremoto si barcamenavano per cui risulta difficile immaginare che finanziariamente possano lavorare per tanti mesi senza vedere il becco d’un quattrino e contemporaneamente pagare regolarmente fornitori, dipendenti e contributi.
Per comprendere il problema a cui facciamo riferimento occorre dunque soffermarsi sul rapporto che si instaura con l’impresa esecutrice. Il committente è il terremotato, non è la Regione, quindi è il primo ad assumere l’impegno di saldare i lavori eseguiti dall’impresa e normalmente provvederà con i contributi messi a disposizione dallo Stato. Se però l’impresa non ha il DURC in ordine e la banca non potrà quindi provvedere al pagamento degli stati di avanzamento, questo non impedirà all’impresa di rivalersi sul terremotato che è il vero obbligato, essendo colui che ha commissionato la ristrutturazione confidando nell’erogazione dei contributi statali, senza i quali difficilmente potrà farlo.
Ecco perché, a maggior ragione, occorre mensilizzare l’erogazione dei contributi affinché le imprese siano pagate alla fine di ogni mese (sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione del direttore dei lavori che attesti al Comune l’esecuzione dei lavori previsti in quel mese – i conguagli si faranno invece al raggiungimento dei 4 stati d’avanzamento) e non si creino problemi sul fronte versamento dei contributi INPS e soprattutto il terremotato non corra il rischio di essere chiamato a pagare lavori che ha commissionato senza avere il denaro per farlo.

Purtroppo vi sono ancora altre problematiche in attesa di soluzione. Eccone alcune:
a)     occorre inoltre introdurre una specifica moratoria a favore di chi aveva mutui in corso, perché difficilmente al termine del periodo di sospensione vi sarà chi ha la possibilità di riprendere i pagamenti. Sullo stesso piano si colloca chi non ha potuto beneficiare del mutuo per il pagamento dilazionato di imposte e contributi. Trascurando il fatto che in Abruzzo è stato concesso di pagare solo il 40% delle imposte dovuto in 120 rate mensili, il mutuo a cui possono accedere gli emiliani è condizionato alla duplice condizione di aver subito un danno diretto e non aver recuperato piena capacità produttiva, oppure dimostrando di aver subito almeno 2 delle seguenti condizioni: una riduzione del volume d’affari o dei consumi o dei costi variabili od aver fatto ricorso alla cassa integrazione.
Non vi dovrebbero essere tali condizioni ed a chiunque deve essere concesso di rateizzare le imposte dovute introducendo un’apposita sanatoria che rimuova l’applicazione di sanzioni a danno di chi ha commesso errori formali e non ha potuto pagare le imposte, ritenute e contributi nei termini di legge. E’ già infatti capitato che INPS ed INAIL stiano contestando e sanzionando l’omesso versamento dei contributi a chi aveva sospeso il versamento, ma non lo aveva comunicato con un’apposita procedura che le norme non prevedevano. L’art. 8 del DL 74/2012 infatti disponeva semplicemente: “[…] sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012: 1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; […]”
Anche Equitalia e l’Agenzia delle Entrate hanno chiesto il pagamento in unica soluzione delle rate sospese nel periodo post-sisma, in alcuni casi col rischio di revoca del piano di rateizzazione in corso al momento del sisma. In pratica nessuno sconto viene concesso al terremotato che è costretto a fare i salti mortali per trovare il denaro necessario a pagare le tasse ed a puntellare le case.
Su questo punto pare che il Governo Monti poco prima di uscire di scena abbia approvato il decreto legge 43 del 26/04/2013, ma al momento in cui è stato chiuso in redazione il presente articolo, il testo del decreto non era ancora disponibile.
b)     è necessario rimuovere il merito creditizio (le norme bancarie non lo consentirebbero, ma si potrebbe aggirare l’ostacolo concedendo una garanzia statale come è stato fatto per il mutuo concesso per dilazionare il pagamento delle imposte) per permettere a chiunque di accedere al prestito bancario (anche in presenza di un precedente mutuo ipotecario) allo scopo di provvedere al pagamento delle spese di ristrutturazione che non saranno ritenute ammissibili;
c)      si sente inoltre la necessità di agevolare la ripresa economica consentendo di poter beneficiare di una riduzione delle imposte nei limiti del cosiddetto regime de minimis. Si tratta di aiuti di Stato noti con svariate denominazioni (no tax area,  zona franca urbana o fiscalità di vantaggio) accomunate dal consentire agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese (nel linguaggio comunitario per imprese si intendono anche i liberi professionisti) nel limite massimo di 200.000 euro in un periodo di 3 anni. Per molte piccole imprese è certamente un importo sufficiente a permettere di guardare al futuro con maggiori speranze di poter superare un periodo lavorativo estremamente critico. Tale agevolazione, contrariamente a quanto si dice, non necessita di alcuna preventiva autorizzazione della CEE in quanto è già permessa dai trattati istitutivi, si tratta infatti di aiuti giudicati non lesivi della libera concorrenza fra le imprese operanti nel mercato europeo.
d)     Infine occorre ridurre i valori catastali sui quali una volta ripristinata l’agibilità degli immobili si tornerà ad  applicare l’IMU. Si tratta, per equità, di adeguare l’imponibile al deprezzamento subito dagli immobili siti nella zona del cratere. 

di Alessandro Bergonzini 

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