OSSERVAZIONI ORDINANZA N°51


  1. Rispetto ai vecchi orientamenti (Eleggere e Epesanti), nell’ottica evidente di restringere ancor di più l’erogazione, con l’Ordinanza 51 sono diventati 3 i possibili casi: gli E0, quelli che presumibilmente saranno indicati E1 e un gruppo non definito (potremmo dire Eniente) cui vengono solo riconosciuti contributi per interventi locali, ma di cui poco si dice e niente si stabilisce.
  2. Il livello di diffidenza nei confronti dei cittadini è offensivo. All’art. 1 (novità rispetto alla bozza che era circolata prima del testo definitivo) si parla di un COMITATO TECNICO ancora da istituire che avrà l’onere di accertare il nesso di causa tra i danni subiti dal fabbricato del generico richiedente il contributo e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio. Gli accertamenti effettuati sotto il coordinamento della DICOMAC (rilevamenti con schede AeDES) che cosa hanno accertato?! Sono forse state emesse ordinanze di sgombero a carico di proprietari di fabbricati non danneggiati dal sisma?!
  3. Il percorso per ottenere il contributo è contorto e pieno di ostacoli. Vi sono 7 possibili fattispecie di decadimento del diritto di contributo.
  4. Il contributo è riconosciuto solo dove si effettui – costi quel che costi – un miglioramento sismico raggiungendo un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello previsto dalle NTC. Quando è ora di riconoscere il contributo, però, le cose cambiano. Non vale più la regola “COSTI QUEL CHE COSTI” perché c’è un tetto massimo bassissimo e quindi tocca al cittadino mettersi le mani in tasca. In altri termini il contributo è sì dell’80% ma l’80% di niente!!
  5. L’attività professionale necessaria per affrontare già solo le verifiche preliminari per individuare la fattispecie di riferimento (E0, E1 oppure Eniente) è pesante e lunga, e genera costi rilevanti sia per i tecnici che per indagini e prospezioni. Proseguendo poi con la Progettazione e Direzione dei Lavori, si arriva ad incidenze importanti che l’Ordinanza non riconosce. Ammette appena la possibilità di inglobare nel computo metrico estimativo un 10% massimo.
  6. I tempi che l’Amministrazione si riserva per i propri controlli sono eccessivi e sbilanciati rispetto sia alle esigenze dei cittadini che ai tempi loro concessi in caso di richieste integrative.
  7. A fronte dell’esiguità del contributo raggiungibile non sono accettabili gli obblighi pesanti richiesti all’articolo 6 (no cambio d’uso entro i due anni, né vendita, etc.)
  8. A fronte dell’esiguità del contributo non si afferra, se non con il senso di favori lobbistici, l’introduzione della SOA per appalti oltre 258.000€

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