sabato 8 febbraio 2014

FISCALITA' DI VANTAGGIO PER LA BASSA TERREMOTATA E ALLUVIONATA


 

“PILLOLE” IN TEMA DI FISCALITA’ DI VANTAGGIO

Nei giorni scorsi avevamo voluto ricordare le nostre proposte, ormai vecchie di un anno e che avevano raccolto il consenso di 12.000 firmatari, su come poter supportare il territorio del cratere dal punto di vista della fiscalità e farlo ripartire più velocemente possibile. In questi 12 mesi si sono avuti una serie di accadimenti che, lungi dal migliorare la situazione economica, l'hanno resa ancora più complessa e precaria per cui giocoforza abbiamo attuato alcuni ritocchi che, qui di seguito, presentiamo.

Abbiamo scelto di continuare con delle proposte di esenzioni ed agevolazioni mirate e limitate nel tempo in quanto la stessa normativa comunitaria individua come possibile l'adozione di politiche fiscali di vantaggio per aree a profonda crisi sociale, che oltretutto derivino da una più ampia crisi industriale ed economica e questa è esattamente la situazione in cui si ritrova il cratere sismico dell’Emilia Romagna.

Allo stesso tempo abbiamo scelto di non inserirci in una diatriba tra “no tax area” e “zona franca urbana” in quanto, entrambe le proposte, ci sembrano più destinate ad una sterile polemica preelettorale piuttosto che ad un confronto ed una soluzione concreta del problema; questo in quanto, mentre la “no tax area” rischia di scontrarsi con le limitazioni imposte dalla Comunità Europea per quanto riguarda le alterazioni al libero mercato, la zona franca urbana, date le caratteristiche del territorio di eventuale applicazione, ci sembra essere largamente insufficiente allo scopo dichiarato.

 

Nello specifico Sisma.12 richiede:

1 ) il pagamento in 10 anni, con rate mensili, senza interessi né sanzioni, dei debiti fiscali e contributivi relativi ai periodi di imposta 2012 - 2013 – 2014 – 2015 con contestuale riduzione del 60% degli importi dovuti ( analogamente a quanto concesso per il terremoto dell’Abruzzo );

2) relativamente ai versamenti fiscali e contributivi già eseguiti per i periodi di imposta 2012 e 2013, il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 60% degli importi versati con possibilità di utilizzo immediato in compensazione senza obblighi burocratici quali l’apposizione del visto di conformità;

3) la concessione di una sanatoria, senza interessi né sanzioni, per gli omessi versamenti fiscali e contributivi relativamente ai periodi di imposta 2012-2013 con possibilità di pagamento in 10 anni, con rate mensili, e contestuale riduzione del 60% degli importi dovuti; 

4) la restituzione in 10 anni, con rate mensili, degli importi di cui al “finanziamento tasse” e contestuale riduzione del 60% degli importi dovuti;

5) considerato che nel periodo emergenziale ( 20 maggio – 31 dicembre 2012 ) si sono succedute disposizioni di legge non chiare, spesso senza le necessarie linee interpretative, causando comportamenti difformi  fra i contribuenti che possono aver omesso e/o ritardato adempimenti previsti dalle norme tributarie, previdenziali e/o assicurative ai fini degli infortuni sul lavoro, si chiede la non sanzionabilità delle eventuali omissioni, né tanto meno l’aggravio di interessi e/o compensi per EQUITALIA;

6) l’erogazione dei contributi pubblici, anche relativi alla ricostruzione, prescindendo dalla regolarità contributiva e dai vincoli europei / AGEA del soggetto richiedente con possibilità, eventuale, di compensare ( anche ratealmente ) gli importi spettanti a titolo di contributo con la propria posizione debitoria;

7) la non applicabilità dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei soggetti terremotati. Nello specifico, l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” ( inversione contabile ) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle imprese/professionisti residenti e/o operanti nel cratere sismico: in questo modo si ovvierebbe in primis alla carenza di liquidità dei soggetti di cui sopra ( l’Iva non è mai finanziata dagli istituti di credito ) ed eviterebbe ai medesimi di dover ricorrere alla richiesta di rimborso Iva il quale, oltre ad avere tempi biblici, spesso è causa di pesanti accertamenti fiscali;

 

8) relativamente alle richieste di rimborso di crediti Iva generati dai costi sostenuti da imprese/professionisti per le delocalizzazioni, sia provvisorie che definitive, effettuate all'interno dell'area del cratere prevedere l'individuazione di una causale specifica per il diritto al rimborso oltre quelle già previste per legge ed erogazione del rimborsi in tempi molto ristretti ( massimo due – tre mesi ) senza obbligo di prestare garanzia fidejussoria;

9) la sospensione delle azioni esecutive di Equitalia fino a tutto il 31 dicembre 2018 e successiva possibilità di rateizzazione senza interessi e sanzioni;

10) l’inapplicabilità degli studi di settore per i periodi di imposta dal 2012 al 2015 individuando un codice specifico di inapplicabilità, analogamente a quanto avvenuto per il terremoto dell’Abruzzo. Questo onde evitare che la discrezionalità degli uffici nel valutare la sussistenza di motivi di esclusione dall’applicazione degli studi di settore possa causare possibili disparità di trattamento fra contribuenti danneggiati dal sisma 2012 e dall'alluvione 2014;

11) visto il deprezzamento subito dagli edifici siti nell’area del cratere sismico si ritiene opportuno un provvedimento legislativo che preveda una riduzione proporzionale delle rendite e quindi, di conseguenza, anche dei valori catastali;

12) onde evitare disparità di trattamento fra contribuenti analogamente privati della possibilità di usufruire degli edifici dichiarati inagibili, l’estensione dell’esenzione da IMU ed imposte sul reddito anche agli edifici dichiarati inagibili in categoria F e contestuale restituzione degli importi già versati;

13) la sospensione di legge dei mutui sugli immobili, sia privati che produttivi, ancora inagibili. Per i restanti, revisione dei tempi di rimborso dei mutui contratti con rate adeguate all’effettiva capacità finanziaria del terremotato.

14) chi ha completato i lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma prima di presentare la domanda di contributo può aver inizialmente usufruito delle detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e quindi una volta ottenuto il contributo si troverebbe in tutto od in parte ad averne usufruito indebitamente. Introduzione quindi di una norma che consenta la restituzione dell’eccedenza senza sanzioni e/o interessi.

15) l’introduzione di adeguate misure di finanziamento alle imprese, svincolate dal merito creditizio, affinché possano recuperare nel tempo la piena capacità produttiva, con utilizzo di garanzie pubbliche tramite gli Istituti di Mediocredito Centrale

16) per i finanziamenti agricoli provinciali (piano di sviluppo rurale) prevedere che vengano emessi a fondo perduto eliminando il concetto di anticipo/quietanza;

17) applicazione dell'aliquota ridotta del 15% in luogo di quella ordinaria del 23% per tutte le anticipazioni di Tfr qualunque sia la loro forma di erogazione (art.11 comma 4 del D.L. n.74/2012 convertito nella Legge 213/2012 );

18) l’adozione di adeguate e durevoli misure di sostegno al reddito non solo per i lavoratori dipendenti ma anche per agricoltori, imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti che abbiano dovuto sospendere/cessare la propria attività a seguito del sisma/alluvione.

Tutte le agevolazioni di cui sopra non solo non sono impossibili da ottenere, ma sono DOVUTE ad un territorio che lentamente si sta spegnendo a causa della cecità ed ottusità di chi dichiara che l’emergenza è oramai superata senza però ascoltare la voce di chi nel cratere sismico vive e lavora.

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