giovedì 22 novembre 2012

EMERGENZA POST TERREMOTO L’imponente burocrazia


Nelle prime giornate dopo le scosse della fine di maggio, si proclamò la necessità di procedere speditamente per consentire al più presto il rientro della popolazione nelle case e la ripresa delle attività produttive. Le parole d’ordine furono “burocrazia zero”.
La realtà purtroppo è ben diversa. Imponente è l’elenco della documentazione e delle informazioni che la domanda di contributo deve contenere (art. 4 dell’ordinanza 29 – come modificata dall’ordinanza 72):
  1. Tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori;
  2. Impresa incaricata di eseguire i lavori;
  3. Banca prescelta;
  4. Computo metrico estimativo;
  5. Estremi notifica preliminare (protocollo SICO);
  6. Eventuale polizza assicurativa;
  7. Estremi catastali;
  8. Superfici suddivise;
  9. Destinazione d’uso;
  10. Riferimenti all’ordinanza comunale;
  11. Proprietari e quote di proprietà;
  12. Eventuali affittuari ed estremi del contratto di affitto;
  13. N° componenti del nucleo familiare
  14. Presenza di disabili e ultra 65enni;
  15. Perizia asseverata dal tecnico contenente:
    1. Nesso di causalità fra danni ed evento sismico;
    2. Descrizione del danno;
    3. Computo metrico estimativo;
    4. Fotografie;
    5. Progetto degli interventi corredato dalla Modulistica Unificata Regionale;
    6. Valutazione della vulnerabilità dell’edificio.

Al termine dei lavori (art. 8) occorre aggiungere:
  1. Attestazione di regolare esecuzione dei lavori e raggiunta agibilità;
  2. Consuntivo dei lavori con quadro di raffronto fra quantità di progetto e quantità finali;
  3. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
  4. Documentazione fotografica degli interventi eseguiti;
  5. DURC;
  6. Eventuale esito positivo del controllo a campione;
  7. Dichiarazione dell’impresa in caso di subappalto;
  8. Dichiarazione dell’impresa di aver saldato i fornitori entro 30 gg.

Da notare che la domanda è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che anche eventuali involontarie indicazioni mendaci od errori di compilazione comportano responsabilità di tipo penale.

E’ lungo anche l’elenco delle decadenze che comportano la perdita del contributo:
  1. La domanda deve essere presentata non oltre il 30 marzo 2013 (art. 4, 1° comma);
  2. In caso di carenze nella compilazione, le integrazioni devono essere presentate non oltre 10 giorni1 dalla richiesta del Comune (art. 4, 4° comma);
  3. E’ vietato modificare la destinazione d’uso2 nei 2 anni dal completamento dei lavori (art. 6, 1° comma);
  4. E’ vietato alienare l’immobile ad estranei3 entro i 2 anni dal completamento dei lavori (art. 6, 2° comma);
  5. I lavori debbono essere conclusi entro 8 mesi (art. 7, 1° comma);
  6. 90 giorni dal termine dei lavori per presentare la documentazione a consuntivo (art. 8, 5° comma).

Non è invece prevista alcuna decadenza se al termine dei lavori gli immobili non vengono locati, o ceduti in comodato od utilizzati dal proprietario (art. 6, 4° comma).

Si tratta quindi di un percorso ad ostacoli4 che invece dovrebbe prevedere maggiore tolleranza tenuto conto delle imprevedibili situazioni di disagio vissute dalla popolazione e dalla complessità delle procedure in grado di mettere in difficoltà il tecnico più preparato.

E’ impietoso poi il confronto con l’estrema snellezza burocratica richiesta per gli interventi sulle abitazioni per le quali si può usufruire della detrazione IRPEF 36% (fino a giugno 2013 elevata al 50%): è infatti sufficiente copia della fattura e la ricevuta del bonifico bancario.
Nulla a che vedere con l’enorme quantità d’informazioni richieste per ottenere i contributi per la ricostruzione post sisma. Crediamo sia opportuno, se non snellire l’elenco della documentazione necessaria a corredare la domanda di contributo, quanto meno introdurre maggiori tolleranze, consentendo di integrare o correggere quanto presentato con la necessaria elasticità, anziché con la minaccia di ogni sorta di decadenza.

Le varianti

Anche eventuali varianti in corso d’opera sono suscettibili di generare dubbi che necessitano di chiarimenti.
L’art. 3, 9° comma, ammette eventuali varianti in corso d’opera5: ”fermo restando il limite del contributo concesso”.
Sembra quindi che le varianti comportanti un incremento di spesa rispetto alle previsioni iniziali, non possano beneficiare di maggiori contributi.
Tuttavia questo assunto pare contraddetto dall’art. 8, 1° comma, lett. b), ultima frase della seconda alinea, nella quale si precisa che ilconsuntivo dei lavori […] è comparato con il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi.”
L’introduzione del concetto di determinazione finale6 del contributo pare dunque superare la problematica dei molti che hanno segnalato l’inadeguatezza del prezziario regionale rispetto ai prezzi correnti di mercato. Infatti il contributo determinato sul consuntivo dei lavori si basa sui prezzi effettivamente applicati, com’è precisato nella prima frase della medesima alinea. Ci domandiamo se sia l’interpretazione corretta. Un chiarimento pare indispensabile per evitare spiacevoli sorprese che difficilmente si potranno evitare a lavori già avviati.


1 Un termine incomprensibilmente brevissimo a carico del terremotato e del tecnico che lo assiste (il Comune ha invece 60 gg per verificare la documentazione).
2 Un divieto che non tiene conto di situazioni di emergenza che talvolta comportano la necessità di modificare temporaneamente la destinazione d’uso.
3 Un divieto che non tiene conto del comprensibile timori di taluni a rientrare nella propria abitazione e della necessità di alienarla per trasferirsi altrove.
4 Analoghe problematiche si riscontrano nell’ordinanza 51
5 Non è invece previsto, né vietato, cambiare l’impresa esecutrice in corso d’opera (possibilità espressamente ammessa dal 5° comma dell’art. 12 dell’ordinanza 57 sulle attività produttive).
6 Analoga disposizione è riportata nell’ordinanza 51, all’art. 8, 1° comma, lett. c) n° 3.

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